Segnalazione di illecito – whistleblower
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)
Nella presente Amministrazione si applicano le norme di legge relative alla tutela del dipendente che segnala fatti o comportamenti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in particolare l’Art. 54-bis D.Lgs 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti):
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. (comma così modificato dall’art. 31, comma 1, legge n. 114 del 2014).
- Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
- L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
- La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni”.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Può costituire oggetto di segnalazione qualsiasi azione od omissione, commessa o tentata, che sia:
- a) penalmente rilevante;
- b) posta in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via
disciplinare;
- c) suscettibile di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Ente;
- d) suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare
un danno all’ambiente;
- e) suscettibile di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la
loro attività presso l’Ente.
Tuttavia, si sottolinea che la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, rivendicazioni o istanze del segnalante che rientrano invece nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.
CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- e) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
A tal fine è stato istituito un apposito indirizzo di posta elettronica:
segnalazioneilleciti@ersucatania.gov.it