Ultima modifica: 7 Novembre 2017

Segnalazione di illecito – whistleblower

 

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)

 

Nella presente Amministrazione si applicano le norme di legge relative alla tutela del dipendente che segnala fatti o comportamenti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in particolare l’Art. 54-bis D.Lgs 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti):

 

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. (comma così modificato dall’art. 31, comma 1, legge n. 114 del 2014).

  1. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
  2. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
  3. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni”.

 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

 

Può costituire oggetto di segnalazione qualsiasi azione od omissione, commessa o tentata, che sia:

 

  1. a) penalmente rilevante;
  2. b) posta in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via

    disciplinare;

  1. c) suscettibile di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Ente;
  2. d) suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare

    un danno all’ambiente;

  1. e) suscettibile di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la

    loro attività presso l’Ente.

 

Tuttavia, si sottolinea che la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, rivendicazioni o istanze del segnalante che rientrano invece nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

 

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

 

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

 

  1. a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
  2. b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  3. c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
  4. d) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  5. e) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

 

A tal fine è stato istituito un apposito indirizzo di posta elettronica:

 

segnalazioneilleciti@ersucatania.gov.it                                               

 

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs 165/2001




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